Art. 91
(Attribuzione del marchio)
1. I locali storici censiti nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, si avvalgono, previa predisposizione della Regione, di un marchio da collocare all'esterno dell'esercizio e da utilizzare nella pubblicistica recante la dicitura, accompagnata da apposito <<logo>>, di <<Locale Storico del Friuli Venezia Giulia>>.