Art. 9
(Commissione d'esame)
1.
A conclusione del corso previsto all'articolo 8, comma 1, l'idoneità dei candidati è accertata da commissioni costituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nominate dalla giunta camerale per una durata di cinque anni, e composta da:
a) il Segretario generale camerale o un suo sostituto, con funzioni di presidente;
b) un funzionario della Regione o un suo sostituto;
c) un rappresentante del CATT FVG o del CAT che ha organizzato il corso o un suo sostituto;
d) un esperto in materia igienico-sanitaria degli alimenti o un suo sostituto;
e) un esperto in merceologia o un suo sostituto;
f) un rappresentante delle associazioni di tutela dei consumatori.
1 bis. Possono essere designati più soggetti in sostituzione dei componenti di cui al comma 1.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 56, comma 1, L. R. 26/2012
2 Lettera c) del comma 1 sostituita da art. 5, comma 1, L. R. 4/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 13, c. 1, della medesima L.R. 4/2016.
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016
4 Parole aggiunte alla lettera c) del comma 1 da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 19/2016
5 Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 14/2017