Art. 85 bis
centri commerciali naturali
1. Per centro commerciale naturale si intende un insieme di attivitą commerciali, artigianali e di servizi, localizzato in una zona determinata del territorio comunale in cui le funzioni distributive rivestono un ruolo significativo per tradizione, vocazione o potenzialitą di sviluppo, finalizzato al recupero, promozione e valorizzazione delle attivitą economiche, in particolare delle produzioni locali, al miglioramento della vivibilitą del territorio e dei servizi ai cittadini e ai non residenti.
2. I centri commerciali naturali sono costituiti in forma di, societą di capitali, societą consortili e associazioni con finalitą commerciali e perseguono gli scopi di cui al comma 1 mediante iniziative di qualificazione e innovazione dell'offerta commerciale, di sviluppo della promozione commerciale, di acquisizione di servizi innovativi di supporto alle attivitą delle imprese aderenti ed eventi di animazione territoriale.
3. Ai centri commerciali naturali possono aderire, in qualitą di soggetti interessati, le associazioni di categoria e altri enti e associazioni che si prefiggano lo scopo di valorizzare il territorio.
4. Al fine di sostenere le attivitą di cui al presente articolo, i centri commerciali naturali possono accedere ai contributi di cui all'articolo 100.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 9, comma 1, L. R. 4/2016
2Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 98 dell'11/4/2017 (pubblicata in G.U. 1a serie speciale n. 20 del 17/5/2017), l'illegittimitą costituzionale del comma 3 del presente articolo, limitatamente alla parte in cui prevede che ai "centri commerciali naturali" possano aderire anche la "Camera di commercio e il Comune competente per territorio".
3Parole soppresse al comma 3 da art. 15, comma 2, L. R. 3/2021