Art. 79
(Disposizioni comuni)
1. Le sanzioni di cui alla presente legge sono applicate in base alle norme di cui alla
legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e successive modifiche.
2. Sussiste recidiva qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno solare, anche se si č proceduto al pagamento della sanzione.
3. In caso di recidiva, il Comune dispone la sospensione dell'attivitā secondo quanto stabilito agli articoli 80, 81, 82 e 83, e, qualora l'attivitā venga svolta durante questo periodo di sospensione, la fattispecie č equiparata all'esercizio di attivitā senza la segnalazione certificata di inizio attivitā o senza la prescritta autorizzazione.
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016