Art. 77 bis
1. L'effettivo orario di apertura e chiusura dell'esercizio di somministrazione deve essere pubblicizzato in maniera visibile, anche dall'esterno, presso i locali dell'esercizio, ed è comunque liberamente modificabile in relazione alle esigenze contingenti, senza ulteriori obblighi di comunicazione o pubblicizzazione.
2. Il Comune può disporre per motivi imperativi le chiusure degli esercizi di cui al comma 1.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 36, comma 1, L. R. 5/2023