Legge regionale 05 dicembre 2005, n. 29 - TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Normativa organica in materia di attivitā commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.
Art. 72
1. Il trasferimento in gestione o in proprietā degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande č soggetto a previa comunicazione al Comune in cui ha sede l'esercizio e comporta di diritto il trasferimento dell'esercizio a chi subentra, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5.
2. Il subentrante in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, alla data del trasferimento dell'azienda o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisizione del titolo, deve presentare la comunicazione entro il termine di dodici mesi a decorrere dalle predette date, pena l'applicazione di quanto disposto all'articolo 83, comma 5, lettera a), salva comunicazione di proroga in caso di comprovata necessitā di cui alla medesima disposizione.
3. Qualora il subentrante non sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, il termine per la presentazione della comunicazione č stabilito, ai fini delle prescritte regolarizzazioni, in un anno a decorrere dalle date di cui al comma 2, pena la decadenza e salva la comunicazione di proroga di cui al medesimo comma 2.
4. Il subentrante per causa di morte ha la facoltā di continuare l'attivitā del dante causa provvisoriamente e improrogabilmente per un anno, fermo restando quanto prescritto ai commi 2, 3 e 5.
5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, č necessario che il dante causa sia lo stesso titolare dell'attivitā o il soggetto cui l'azienda sia stata trasferita dal titolare per causa di morte o per donazione e che il trasferimento dell'azienda avvenga entro i termini di cui ai commi 2 e 3. L'erede o il donatario, qualora privi dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attivitā, possono anche trasferire in gestione l'azienda a un terzo soggetto.
Note:
1Comma 4 sostituito da art. 66, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2Parole sostituite al comma 5 da art. 66, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
3Parole sostituite al comma 1 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016
4Parole sostituite al comma 2 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016
5Parole sostituite al comma 3 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016
6Parole sostituite al comma 6 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016
7Articolo sostituito da art. 34, comma 1, L. R. 5/2023