Art. 71
1. L'esercizio dell'attivitā temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, č avviata previa segnalazione certificata di inizio attivitā (SCIA). L'attivitā non č soggetta al possesso dei requisiti previsti dall'
articolo 71, comma 6, del decreto legislativo 59/2010.
2. L'attivitā di somministrazione di cui al comma 1 ha durata pari alla manifestazione.
3. Se l'attivitā praticata dall'esercente in sede diversa da quella abituale č esercitata in occasione degli eventi di cui al comma 1 non č soggetta alla presentazione di ulteriore SCIA, ma necessita solamente dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico. Il limite temporale dell'attivitā č coincidente con la durata della manifestazione.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 32, comma 1, L. R. 4/2016
2 Articolo sostituito da art. 33, comma 1, L. R. 5/2023