Art. 52
(Subingresso)
1. Al trasferimento in gestione o in proprietą dell'azienda, o del ramo d'azienda, per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche si applicano le disposizioni di cui all'articolo 39, in quanto compatibili.
2. Il trasferimento in gestione o in proprietą dell'azienda di cui al comma 1 comporta anche il trasferimento dei titoli di prioritą nell'assegnazione del posteggio posseduti dal dante causa. Il trasferimento dell'azienda comporta anche quello del posteggio.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 30, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016
2Parole sostituite al comma 1 da art. 30, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016
3Parole soppresse al comma 2 da art. 30, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016