Legge regionale 05 dicembre 2005, n. 29 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.
Art. 34
1. Le vendite di fine stagione, denominate anche saldi, riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento, qualora non vengano venduti entro un certo periodo di tempo.
3. La presentazione al pubblico della vendita di fine stagione deve esplicitamente contenere l'indicazione della natura di detta vendita, la data di inizio e la sua durata.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 13/2008
2 Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 1, comma 1, L. R. 1/2009
3 Parole sostituite alla lettera b) del comma 2 da art. 1, comma 2, L. R. 1/2009
4 Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 4, comma 4, L. R. 18/2011
5 Derogata la disciplina della lettera a) del comma 2 da art. 2, comma 93, L. R. 27/2014
6 Comma 2 sostituito da art. 30, comma 1, L. R. 26/2015
7 Comma 2 sostituito da art. 1, comma 3, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
8 Comma 2 bis aggiunto da art. 1, comma 3, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
9 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023
10 Comma 4 abrogato da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 5/2023