Art. 24 ter
(Forme speciali di vendita senza comunicazione)
1. La vendita di cui agli articoli 11, 12 e 13, se effettuata mediante le forme speciali di vendita di cui agli articoli 22, 23, 24 e 24 bis e praticata dall'esercente all'interno dell'esercizio di vendita, non č soggetta alla presentazione di nuova segnalazione certificata di inizio attivitā, se richiesta, o comunque altra forma di comunicazione.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 12, comma 1, L. R. 5/2023