Art. 24 bis
1. Le attivitą di vendita di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f bis), possono essere svolte liberamente dagli esercizi di vendita di cui agli articoli 11, 12 e 13 della presente legge.
2. La Regione valorizza lo sviluppo del commercio elettronico con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, anche in forma aggregata, ai fini della realizzazione di programmi d'intervento nel settore del commercio elettronico.
3. Ai fini della protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza si applica il
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) e del
decreto legislativo 4 novembre 2021, n. 170 (Attuazione della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE).
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 12, comma 1, L. R. 5/2023
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 13/2023