Art. 23
(Vendita per corrispondenza o altri sistemi di comunicazione)
1. La vendita al dettaglio per corrispondenza, inclusa la vendita per corrispondenza su catalogo, o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione č soggetta alla segnalazione certificata di inizio attivitā al Comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attivitā.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, L. R. 15/2012
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016