Art. 13
(Grandi strutture di vendita)
1. L'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di sede delle grandi strutture di vendita, costituite da singoli esercizi o centri commerciali al dettaglio o complessi commerciali, sono soggetti ad autorizzazione del Comune in conformitą a quanto previsto dal Piano comunale di settore del commercio.
1 bis. Sono soggetti a SCIA, anche nelle more dell'approvazione del Piano comunale di settore del commercio, le aperture, i trasferimenti, le aggiunte di settore merceologico e gli ampliamenti che avvengono esclusivamente all'interno delle grandi strutture e che non comportano alcuna modifica della superficie complessiva di vendita, relativamente a ciascun settore merceologico gią autorizzato.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 19/2016
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 1, L. R. 5/2023