Legge regionale 05 dicembre 2005, n. 29 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.
Art. 100
1. Al fine di promuovere e sostenere le micro, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, anche associate tra loro, i consorzi di imprese, nonché i centri commerciali naturali e di concorrere in particolare alla riqualificazione delle attività del terziario nei centri urbani, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi per:
a) lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione nonché acquisto di arredi, attrezzature e strumentazioni nuove, comprese quelle necessarie per i pagamenti tramite moneta elettronica e per il commercio elettronico, e di sistemi di videosorveglianza e sicurezza innovativi, nonché per l'accrescimento dell'efficienza energetica;
b) adeguamento di strutture e impianti alle normative in materia di prevenzione incendi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro, antinquinamento;
c) acquisizione di strumenti, programmi e servizi per la creazione e per la diffusione e la promozione del commercio elettronico;
d) consulenze concernenti l'innovazione, la sostenibilità ambientale e l'efficientamento energetico, la qualità e le analisi di fattibilità e consulenza economico finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche;
e) partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere e attività di promozione;
f) investimenti per corsi di formazione, al netto delle eventuali spese di trasferta, del personale destinato alla gestione, manutenzione, controllo dei siti orientati al commercio elettronico;
g) acquisto di automezzi;
h)   ( ABROGATA )
i)   ( ABROGATA )
j) successione d'impresa tra l'imprenditore della microimpresa e un socio, parente o affine entro il terzo grado, collaboratore familiare o dipendente da almeno due anni al momento della successione.
2. Le iniziative di cui al comma 1, lettere da a) a h), sono incentivate nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile.
3. Le iniziative di cui al comma 1, lettera a), poste in essere da imprese esercenti l'attività di rivendita di generi di monopolio sono incentivate nella misura massima del 65 per cento della spesa ammissibile.
5. Le funzioni amministrative concernenti la concessione degli incentivi di cui al comma 1 sono delegate al CATT FVG ai sensi dell'articolo 84 bis, comma 1, lettera a).
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 98, L. R. 1/2007
2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 20, L. R. 27/2012
3 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 22, comma 1, L. R. 19/2015
4 Articolo sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 4/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 13, c. 1, della medesima L.R. 4/2016.
5 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 11, L. R. 14/2016
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 58, L. R. 31/2017
7 Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 30, L. R. 45/2017
8 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 1, comma 70, L. R. 14/2018
9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 46, comma 4, L. R. 6/2019
10 Lettera d) del comma 1 sostituita da art. 45, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023
11 Parole soppresse alla lettera g) del comma 1 da art. 45, comma 1, lettera b), L. R. 5/2023
12 Lettera h) del comma 1 abrogata da art. 45, comma 1, lettera c), L. R. 5/2023
13 Lettera i) del comma 1 abrogata da art. 45, comma 1, lettera c), L. R. 5/2023
14 Parole sostituite al comma 4 da art. 45, comma 1, lettera d), L. R. 5/2023
15 Parole soppresse al comma 7 da art. 45, comma 1, lettera e), L. R. 5/2023
16 Comma 6 sostituito da art. 45, comma 1, lettera f), L. R. 5/2023