Legge regionale 10 novembre 2005, n. 27 - TESTO VIGENTE dal 10/08/2017

Abrogazione della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11 (Disciplina generale in materia di innovazione), e disposizioni transitorie.
Art. 2
1.Al comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), dopo la parola <<innovazione>> sono soppresse le parole: <<di cui alla legge regionale 11/2003 e successive modifiche,>>.
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 2, comma 21, L. R. 31/2017 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 4, c. 3, L.R. 4/2005.
Art. 4
 (Norme transitorie)
1 bis. Fino all'entrata in vigore del regolamento attuativo della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), ai procedimenti in corso e relativi ad interventi in materia di ricerca e innovazione a favore di imprese industriali continua ad applicarsi la normativa previgente.
2.I regolamenti regionali emanati ai sensi degli articoli 7, 8, 10, 11 e 16 della legge regionale 11/2003 continuano a trovare applicazione sino all'entrata in vigore dei regolamenti di esecuzione degli articoli 17, 18, 19, 23 e 24, comma 1, lettera c), della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 7, comma 28, L. R. 1/2007
Art. 5
 (Norma finanziaria)
1.Per le finalitā previste dall'articolo 6, comma 108, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (legge finanziaria 1999), č autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unitā previsionale di base 9.3.320.1.272 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5087 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, al cui onere si provvede mediante storno dall'unitā previsionale di base 9.2.320.2.1504 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 8005 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.