Legge regionale 10 novembre 2005 , n. 26 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico.

Art. 30

(Individuazione dei distretti dell'innovazione)

(2)

1. Con regolamento regionale sono disciplinati le modalità di costituzione, i criteri qualitativi, i parametri e gli indici quantitativi necessari alla configurazione del distretto e definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 29, comma 2 bis.

(1)

2. Il regolamento di cui al comma 1 contiene anche norme di raccordo con le strutture distrettuali già esistenti nel sistema industriale, conformandosi a criteri di economicità e di non duplicazione nell'allocazione di eventuali contributi pubblici.

3. I distretti dell'innovazione sono individuati con deliberazione della Giunta regionale, in conformità al regolamento di cui al comma 1.

Note:

Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 42, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.

Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 7, comma 43, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.