﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 10 novembre 2005

      , n. 26 - TESTO VIGENTE dal 11/06/2026</p><p style="text-align: justify;"><strong>Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 23</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Progetti di ricerca scientifica, ricerca applicata o industriale di elevato impatto sistemico per il settore produttivo, del welfare e della pubblica Amministrazione)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> L'Amministrazione regionale promuove la realizzazione di progetti di ricerca scientifica, ricerca applicata o industriale di elevato impatto sistemico per il settore produttivo, del welfare e della pubblica Amministrazione e di diffusione dei risultati della ricerca mediante la concessione a università, a enti pubblici di ricerca e ai soggetti che svolgono attività di ricerca, di cui al comma 2, di contributi fino a totale copertura della spesa ammessa.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1, oltre alle università e agli enti pubblici di ricerca, i consorzi, le società consortili, le associazioni e le fondazioni, che svolgono attività di ricerca.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>  La diffusione dei risultati della ricerca avviene anche con l'inserimento degli stessi nelle banche dati dei raggruppamenti costituenti la rete regionale dell'innovazione di cui all'articolo 25.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Sono finanziabili i progetti di ricerca redatti in conformità alle priorità individuate nel Programma.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Con regolamenti regionali sono definiti, da parte della Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, gli ulteriori requisiti, le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> Ai fini della rendicontazione, relativa ai contributi di cui al comma 1, ai soggetti di cui al comma 2 si applicano le disposizioni regionali vigenti in materia di rendicontazione di incentivi a soggetti pubblici.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Comma 2 sostituito da art. 6, comma 14, L. R. 22/2007</p></p></body></html>