Art. 30
(Individuazione dei distretti dell'innovazione)
1. Con regolamento regionale sono disciplinati le modalitą di costituzione, i criteri qualitativi, i parametri e gli indici quantitativi necessari alla configurazione del distretto e definiti i criteri e le modalitą per la concessione dei contributi di cui all'articolo 29, comma 2 bis.
2. Il regolamento di cui al comma 1 contiene anche norme di raccordo con le strutture distrettuali gią esistenti nel sistema industriale, conformandosi a criteri di economicitą e di non duplicazione nell'allocazione di eventuali contributi pubblici.
3. I distretti dell'innovazione sono individuati con deliberazione della Giunta regionale, in conformitą al regolamento di cui al comma 1.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 42, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 7, comma 43, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.