Legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico.
Art. 21
 (Promozione dell'attività degli enti e dei centri di ricerca e trasferimento tecnologico)
2. Con regolamenti regionali sono definiti, da parte della Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, gli ulteriori requisiti, le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1.
Note:
1 Integrata la disciplina della lettera a) del comma 1 da art. 5, comma 2, L. R. 8/2010
2 Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 5, comma 3, lettera a), L. R. 8/2010
3 Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 3, lettera b), L. R. 8/2010