Legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico.
Art. 19
 (Interventi a favore dell'innovazione nei settori dei trasporti, logistica e infrastrutture immateriali)
4. Gli incentivi di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono superare il 50 per cento della spesa ammissibile.
5. Gli interventi di cui al presente articolo comprendono obbligatoriamente la previsione, progettazione o realizzazione di opere correlate a reti di infrastrutture immateriali (banda larga) e sono attuati dalla Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto secondo criteri e modalità definiti con appositi regolamenti da trasmettere, per quanto concerne gli interventi di cui ai commi 1 e 3, alla Commissione europea per l'esame di compatibilità ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 3 da art. 4, comma 61, L. R. 12/2006
2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 4, comma 107, L. R. 22/2007
3 Comma 5 bis aggiunto da art. 4, comma 109, L. R. 22/2007