Legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico.
Art.15
1. È costituito presso la Direzione centrale competente in materia di attività produttive il Comitato tecnico di valutazione, di seguito Comitato, quale organo di valutazione tecnica della Direzione medesima. Il Comitato esprime pareri in ordine ai progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione e trasferimento tecnologico e negli altri casi previsti con legge regionale o bando.
3. La nomina dei componenti effettivi e dei relativi sostituti è effettuata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, sulla base dei requisiti documentati di professionalità, onorabilità ed esperienza.
4. Con la deliberazione di cui al comma 3 sono altresì nominati il Presidente del Comitato e il suo sostituto. In caso di assenza o impedimento del Presidente o del suo sostituto le relative funzioni sono espletate dal componente più anziano.
5. Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti che delibera a maggioranza dei presenti non computando tra questi ultimi gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Il Comitato si esprime inoltre su particolari problematiche relative al riesame dei progetti, anche nei casi di contenzioso; per l'espletamento di tali compiti i componenti del Comitato possono essere autorizzati dal Presidente, su proposta del responsabile del procedimento, ad effettuare accertamenti in loco.
7. Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate da dipendenti della Direzione centrale competente in materia di attività produttive.
8. L'ammontare del gettone da corrispondere ai componenti del Comitato per la partecipazione a ciascuna seduta ammonta a 150 euro per il Presidente e a 120 euro per gli altri componenti. L'importo è aggiornabile con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive.
9. Ai componenti del Comitato è dovuto, inoltre, il rimborso spese per l'espletamento delle proprie funzioni, comprese le spese per l'effettuazione degli accertamenti di cui al comma 6, nella misura prevista per i dipendenti regionali.
10. Le modalità e le procedure di funzionamento del Comitato sono stabilite con le direttive approvate con deliberazione di Giunta regionale.
11. Il Comitato resta in carica cinque anni decorrenti dalla data della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3. In caso di mancata ricostituzione entro la scadenza, il Comitato opera in regime di proroga per non più di quarantacinque giorni.
Note:
1 Comma 3 sostituito da art. 33, comma 1, L. R. 7/2008
2 Comma 4 sostituito da art. 33, comma 2, L. R. 7/2008
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 33, comma 3, L. R. 7/2008
4 Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 20, lettera a), L. R. 12/2010
5 Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 20, lettera b), L. R. 12/2010
6 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 22, L. R. 12/2010
7 Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 30, lettera a), L. R. 22/2010
8 Comma 3 bis sostituito da art. 2, comma 30, lettera b), L. R. 22/2010
9 Parole aggiunte al comma 5 da art. 2, comma 30, lettera c), L. R. 22/2010
10 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 33, L. R. 22/2010
11 Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 95, lettera a), L. R. 14/2012
12 Parole sostituite al comma 8 da art. 2, comma 95, lettera b), L. R. 14/2012
13 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 20, comma 4 ter, L. R. 5/2012, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 27, comma 1, L. R. 10/2014
14 Parole aggiunte al comma 4 da art. 51, comma 1, L. R. 3/2015
15 Articolo sostituito da art. 19, comma 1, L. R. 19/2015
16 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 19, comma 2, L. R. 19/2015
17 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 19, comma 3, L. R. 19/2015
18 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 4 bis, L. R. 3/2015 nel testo modificato da art. 27, comma 1, lettera b), L. R. 19/2015
19 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 58, comma 7 bis, L. R. 3/2015 nel testo modificato da art. 29, comma 1, L. R. 19/2015
20 Articolo sostituito da art. 2, comma 7, L. R. 34/2015
21 Parole soppresse al comma 4 da art. 11, comma 1, L. R. 14/2017
22 Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 2, comma 23, lettera a), L. R. 31/2017
23 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 2, comma 23, lettera a), L. R. 31/2017
24 Comma 8 sostituito da art. 2, comma 23, lettera b), L. R. 31/2017
25 Comma 10 sostituito da art. 2, comma 23, lettera c), L. R. 31/2017
26 Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 2, comma 26, lettera a), L. R. 13/2019
27 Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 2, comma 26, lettera b), L. R. 13/2019
28 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 7, L. R. 11/2020
29 Articolo sostituito da art. 90, comma 1, L. R. 3/2021 . Il Comitato tecnico di valutazione costituito con DGR n. 1398/2016, continua ad esercitare le proprie funzioni fino al 26/7/2021, come disposto al c. 2, dell'art. 90, L.R. 3/2021.
30 Articolo sostituito da art. 2, comma 5, L. R. 14/2023 . Il Comitato tecnico di valutazione di cui alla deliberazione della Giunta regionale 30 luglio 2021, n. 1212 continua a esercitare le proprie funzioni fino alla nomina del nuovo Comitato.