Art. 15
(Registro regionale delle imprese esercenti noleggio di autobus con conducente)
1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'
articolo 4, comma 3, della legge 218/2003, e successive modifiche, presso la Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto è istituito il registro regionale delle imprese esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente.
2. La Direzione di cui al comma 1 provvede ad inviare annualmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco delle imprese titolari delle autorizzazioni rilasciate dalle Province, con la specificazione del numero di autobus in dotazione e con l'annotazione degli autobus acquistati con finanziamenti pubblici.
3. È fatto obbligo alle Province di comunicare tutte le informazioni necessarie per l'organizzazione e la tenuta del registro, nonché di rendere disponibili in sede decentrata tali dati, secondo le specifiche tecniche definite dal regolamento di cui al comma 4.
4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale emana apposito regolamento applicativo del presente articolo.