<<2. Il personale di cui al comma 1 è acquisito in posizione di comando con le modalità stabilite dall'articolo 44 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), anche in eccedenza rispetto alla dotazione organica della predetta Direzione nel limite massimo di dieci unità, ferma restando la corresponsione, per il periodo del comando, del trattamento economico globale già in godimento presso l'ente di provenienza, comprensivo delle indennità o compensi comunque denominati connessi a funzioni, prestazioni e incarichi. Qualora a detto personale sia conferito un incarico dirigenziale presso l'Amministrazione regionale spettano, in alternativa alle predette indennità o compensi, le indennità previste per il personale della categoria dirigenziale, se più favorevoli.>>.