Legge regionale 18 agosto 2005 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia.

Capo IV

Avvio e accreditamento dei servizi

Art. 18

(Segnalazione certificata di inizio attività)

(1)(4)(5)(8)

1. I servizi del sistema educativo integrato sono avviati a seguito di segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 delle legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), presentata al Comune, attestante il possesso dei seguenti requisiti:

a) corrispondenza delle strutture alle disposizioni del regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, nonché ai criteri di localizzazione e alle caratteristiche strutturali di cui agli articoli 21 e 22;

b) presenza di personale in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente;

c) offerta di un progetto educativo rispondente alla tipologia del servizio;

d) applicazione al personale in servizio della normativa contrattuale vigente;

e) adozione, qualora sia previsto il servizio mensa, di una tabella dietetica approvata dall'Azienda per i servizi sanitari competente;

f) previsione della copertura assicurativa del personale e degli utenti;

g) previsione che una quota dell'orario di lavoro del personale, non inferiore a quella stabilita dal regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, sia destinata ad attività di aggiornamento, programmazione del lavoro educativo e alla promozione della partecipazione delle famiglie;

h) adeguatezza del rapporto numerico tra personale impiegato e bambini accolti, in relazione alle specifiche tipologie del servizio.

(2)(6)(7)(9)

2.

( ABROGATO )

(3)

Note:

Rubrica dell'articolo sostituita da art. 16, comma 1, lettera a), L. R. 7/2010

Parole sostituite al comma 1 da art. 16, comma 1, lettera b), L. R. 7/2010

Comma 2 abrogato da art. 16, comma 1, lettera c), L. R. 7/2010

Vedi anche quanto disposto dall'art. 56, comma 1, L. R. 7/2010

Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 56, comma 2, L. R. 7/2010

Vedi anche quanto disposto dall'art. 56, comma 3, L. R. 7/2010

Vedi anche quanto disposto dall'art. 56, comma 3, L. R. 7/2010

Rubrica dell'articolo sostituita da art. 9, comma 10, L. R. 11/2011

Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 11, L. R. 11/2011

Art. 19

(Controlli)

(1)(2)

1. Nei procedimenti di verifica e controllo di cui all'articolo 19 della legge 241/1990, i Comuni singoli o nelle forme associative previste dalla vigente legislazione possono avvalersi del supporto dell'organo tecnico di cui all'articolo 20, comma 4 bis.

2. I Comuni singoli o nelle forme associative previste dalla vigente legislazione procedono altresì a verifiche periodiche a campione per accertare la permanenza dei requisiti necessari al funzionamento.

Note:

Articolo sostituito da art. 17, comma 1, L. R. 7/2010

Articolo sostituito da art. 9, comma 12, L. R. 11/2011

Art. 20

(Accreditamento)

(6)

1. Per la qualificazione dei servizi del sistema educativo integrato è previsto l'istituto dell'accreditamento, caratterizzato dal possesso di requisiti qualitativi e quantitativi aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti per l'avvio del servizio, omogenei per i servizi gestiti da soggetti pubblici, del privato sociale e privati.

(1)

2. L'accreditamento è concesso dal Comune sulla base dei seguenti requisiti:

a) offrire un progetto pedagogico contenente le finalità, la programmazione delle attività educative e le modalità di funzionamento dei servizi;

b) disporre di un coordinatore pedagogico ovvero avvalersi della collaborazione di tale professionalità;

c) attuare o aderire a iniziative di collaborazione tra soggetti gestori al fine di realizzare il sistema educativo integrato;

d) realizzare nel rapporto con gli utenti le condizioni di accesso di cui all'articolo 7 e le condizioni di trasparenza e partecipazione delle famiglie di cui all'articolo 9, attraverso la costituzione di appositi organismi di gestione;

e) adottare strumenti e metodologie di valutazione del servizio corrispondenti a quanto stabilito dal regolamento di cui all'articolo 13, comma 2;

f)

( ABROGATA )

g) applicare agli utenti condizioni e tariffe entro i limiti minimi e massimi stabiliti annualmente dalla Giunta regionale, anche in termini differenziati nel territorio regionale.

(2)

3.

( ABROGATO )

(3)

4. Il Comune procede a verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti sulla cui base è stato concesso l'accreditamento. Nel caso in cui sia riscontrata la perdita di uno o più dei requisiti richiesti, il Comune assegna al soggetto gestore un termine perentorio per il ripristino degli stessi. Decorso inutilmente tale termine, il Comune revoca l'accreditamento.

(4)

4 bis. La Regione può individuare, con deliberazione della Giunta regionale, l'organo tecnico di supporto alle procedure di verifica dei requisiti e di rilascio dell'accreditamento, anche in deroga all'articolo 33 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), e ad altre normative regionali vigenti.>>.

(5)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 7/2010

Lettera f) del comma 2 abrogata da art. 18, comma 1, lettera b), L. R. 7/2010

Comma 3 abrogato da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 7/2010

Parole sostituite al comma 4 da art. 18, comma 1, lettera d), L. R. 7/2010

Comma 4 bis aggiunto da art. 18, comma 1, lettera e), L. R. 7/2010

Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 56, comma 1, L. R. 7/2010