Legge regionale 18 agosto 2005 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia.

Art. 24

(Personale)

1. Nel rispetto dei requisiti e dei profili professionali in materia nonché dei requisiti di accesso e di durata dei percorsi formativi, il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia, salva la specifica disciplina dei servizi educativi domiciliari di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), è assicurato dal coordinatore, dal personale educativo e dal personale addetto ai servizi generali. Il coordinatore può essere individuato anche all'interno del personale educativo.

(1)(5)

2.

( ABROGATO )

(2)

3. Per il personale operante nei servizi integrativi, la Regione prevede specifici percorsi formativi indicando nel regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a), i titoli di studio per accedervi.

(3)(4)

Note:

Parole aggiunte al comma 1 da art. 20, comma 1, lettera a), L. R. 7/2010

Comma 2 abrogato da art. 20, comma 1, lettera b), L. R. 7/2010

Comma 3 sostituito da art. 20, comma 1, lettera c), L. R. 7/2010

Parole soppresse al comma 3 da art. 8, comma 32, L. R. 18/2011

Parole aggiunte al comma 1 da art. 9, comma 58, L. R. 14/2012