Legge regionale 18 agosto 2005 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024
Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia.
Art. 23
(Assicurazioni)
1. I bambini accolti presso i servizi educativi per la prima infanzia pubblici, del privato sociale e privati devono essere assicurati, per la durata della loro permanenza nella struttura, almeno contro il rischio di infortunio, invalidità temporanea o permanente e decesso.