Legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia.
Capo VI
 Norme finali
Art. 28
 (Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale, con cadenza triennale, informa il Consiglio regionale circa l'attuazione della presente legge, dando evidenza dei risultati ottenuti nella realizzazione e qualificazione del sistema educativo integrato, in termini di miglioramento dell'offerta dei servizi a copertura della complessità dei bisogni delle bambine e dei bambini e delle loro famiglie.
2. A tal fine la Giunta regionale, entro il 31 marzo dell'anno successivo al triennio di riferimento, presenta al Consiglio una relazione che contenga, in particolare, risposte documentate ai seguenti quesiti:
a) in che misura le linee di indirizzo e la normativa regolamentare dettate dall'Amministrazione regionale hanno contribuito ad agevolare l'attività dei Comuni e quali sono state le eventuali criticità da questi riscontrate nel dare risposte autonome alle specifiche esigenze del proprio territorio;
a bis) quali sono stati i controlli effettuati dai Comuni successivamente alle dichiarazioni di inizio attività e quali sulla permanenza dei requisiti, con indicazione degli esiti degli stessi;
b) quali sono state le modalità del coinvolgimento dei soggetti del privato sociale e privati nonché delle famiglie nella programmazione e gestione dei servizi e quali ne sono stati gli esiti;
c) quanti e quali sono stati i nuovi servizi per la prima infanzia pubblici, del privato sociale e privati attivati e in che misura la rete dei servizi ha soddisfatto la domanda annua per bacino comunale d'utenza;
d) quali sono state le iniziative realizzate per la formazione del personale addetto ai servizi, quali i contenuti della formazione erogata e in che modo esse hanno contribuito al miglioramento della qualità dei servizi, anche con particolare riguardo alle esigenze di inserimento e integrazione dei bambini disabili o in situazione di disagio;
e) quali esiti applicativi hanno avuto i criteri fissati dalla Regione per la partecipazione degli utenti al costo dei servizi e in che misura i finanziamenti regionali annuali relativi agli interventi contributivi hanno favorito l'accesso ai servizi da parte delle famiglie;
f)   ( ABROGATA )
3. La relazione è resa pubblica insieme agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
Note:
1 Lettera a bis) del comma 2 aggiunta da art. 23, comma 1, lettera a), L. R. 7/2010
2 Parole sostituite alla lettera c) del comma 2 da art. 23, comma 1, lettera b), L. R. 7/2010
3 Lettera e) del comma 2 sostituita da art. 23, comma 1, lettera c), L. R. 7/2010
4 Lettera f) del comma 2 abrogata da art. 23, comma 1, lettera d), L. R. 7/2010
Art. 29
1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni da adottarsi ai sensi dell'articolo 13 continua ad applicarsi la disciplina previgente.
3. Le strutture di cui al comma 2 possono chiedere al Comune l'autorizzazione provvisoria al funzionamento, previa attestazione del rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e di sicurezza sui luoghi di lavoro. Decorso il termine di cui al comma 2, qualora la struttura sia priva dei requisiti prescritti, l'autorizzazione provvisoria decade.
4. Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge valgono i titoli di studio riconosciuti dalla normativa vigente al momento dell'assunzione in servizio.
5. Fino alla modifica della normativa relativa ai requisiti e ai profili professionali per il personale educativo nidi d'infanzia e dei requisiti di accesso e di durata dei percorsi formativi, rimangono in vigore le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 32 (Disciplina degli asili-nido comunali), come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 15/1995. Sono altresì considerati validi i diplomi di scuola media superiore di area pedagogico-sociale, i diplomi di laurea a indirizzo pedagogico o psicologico, ovvero i titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
5 ter. Ai fini del comma 5 bis sono fatte salve le norme transitorie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107), che consentono l'accesso alla professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia anche a coloro che siano in possesso dei seguenti titoli:
b) esclusivamente per il personale che opera nei servizi integrativi di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b) e c) della presente legge, i diplomi di scuola media superiore, integrati con specifici percorsi formativi di qualificazione di durata non inferiore a 400 ore approvati dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, come previsto dall'articolo 7, comma 4, del decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2011, n. 0230/Pres. (Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accreditamento, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)).
(7)
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 10, comma 23, L. R. 17/2008
2 Parole sostituite al comma 5 da art. 24, comma 1, L. R. 7/2010
3 Vedi anche quanto disposto dall'art. 56, comma 1, L. R. 7/2010
4 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 56, comma 5, L. R. 7/2010
5 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 9, comma 12, L. R. 20/2015
6 Comma 5 bis aggiunto da art. 7, comma 11, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
7 Comma 5 ter aggiunto da art. 7, comma 11, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 30

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 21, comma 11, L. R. 19/2006
Art. 31
 (Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
h)   ( ABROGATA )
i)   ( ABROGATA )
j) gli articoli 74 e 75 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);
k) l'articolo 20 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 20 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore dei servizi sociali).
2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai procedimenti di erogazione dei benefici di natura finanziaria in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del regolamento di cui all'articolo 13, comma 2.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 21, comma 12, L. R. 19/2006, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 2, comma 18, L. R. 30/2007
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 21, comma 13, L. R. 19/2006
3 Parole soppresse al comma 1 da art. 21, comma 14, L. R. 19/2006
4 Parole soppresse al comma 1 da art. 21, comma 15, L. R. 19/2006