Legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia.
Capo I
 Finalità e caratteristiche del sistema educativo integrato
Art. 1
 (Finalità e oggetto)
1. Al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti riconosciuti alle bambine e ai bambini, la Regione promuove, nel quadro più generale delle azioni di sostegno alla famiglia, la realizzazione di percorsi formativi destinati alla prima infanzia mediante la valorizzazione dei servizi esistenti e l'ampliamento dell'offerta formativa con una pluralità di servizi socio-educativi, in modo da concorrere alla formazione di un sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia, ispirato ai principi di solidarietà, sussidiarietà, integrazione, pluralismo e partecipazione, nel rispetto delle identità individuali, culturali, religiose e linguistiche.
2. La Regione, riconoscendo il diritto di scelta e l'autonomia educativa delle famiglie, offre sostegno al lavoro di cura dei genitori in modo da favorire la conciliazione tra impegni familiari e scelte professionali e facilitare l'accesso delle donne nel mercato del lavoro, in un quadro di pari opportunità.
4. In attuazione del principio di sussidiarietà sociale, la Regione e gli enti locali, nell'esercizio delle rispettive competenze e ai fini della realizzazione del sistema educativo integrato, riconoscono e valorizzano il ruolo delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dei soggetti privati senza fini di lucro, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e delle organizzazioni di volontariato. Tali soggetti collaborano alla programmazione e gestione dei servizi educativi per la prima infanzia nel relativo ambito territoriale e partecipano alla loro definizione e attuazione.
Note:
1 Parole sostituite al comma 3 da art. 1, comma 1, L. R. 7/2010
Art. 3
2. L'affidamento al nido d'infanzia comporta l'assistenza continuativa da parte di personale educativo in possesso di adeguato titolo di studio, secondo un orario di permanenza del bambino nella struttura, previamente concordato con la famiglia, di norma non superiore a dieci ore al giorno.
4. Il nido d'infanzia è collegato con gli altri servizi educativi, socio-assistenziali e sanitari e stabilisce un rapporto di continuità educativa con le scuole dell'infanzia presenti sul territorio.
5. Il nido d'infanzia garantisce il servizio di mensa e il riposo in spazi attrezzati idonei.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 3 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 7/2010
2 Parole soppresse al comma 6 da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 7/2010
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 39, L. R. 31/2017
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 44, lettera a), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 4
1. I servizi integrativi con finalità educative, aggregative e sociali, ampliano l'offerta formativa dei nidi d'infanzia garantendo risposte differenziate e flessibili attraverso soluzioni diversificate sotto il profilo strutturale e organizzativo, in risposta alle esigenze delle famiglie e dei bambini, anche accompagnati da genitori o altri adulti.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 4 da art. 64, comma 1, L. R. 6/2006
2 Lettera c) del comma 2 sostituita da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 7/2010
3 Lettera c bis) del comma 2 aggiunta da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 7/2010
4 Parole soppresse al comma 3 da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 7/2010
5 Parole aggiunte alla lettera c) del comma 2 da art. 9, comma 7, L. R. 11/2011
6 Parole sostituite al comma 3 da art. 9, comma 56, L. R. 14/2012
7 Parole aggiunte al comma 4 da art. 9, comma 57, L. R. 14/2012
8 Parole soppresse alla lettera c) del comma 2 da art. 6, comma 16, L. R. 5/2013
9 Integrata la disciplina della lettera a) del comma 2 da art. 8, comma 39, L. R. 31/2017
10 Integrata la disciplina della lettera b) del comma 2 da art. 8, comma 39, L. R. 31/2017
11 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 44, lettera b), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 5
5. Possono inoltre essere attivati servizi ricreativi che offrono ai bambini opportunità educative e formative attraverso la realizzazione di laboratori e atelier affidati a personale con specifica qualifica professionale nonché occasioni estemporanee di gioco e socializzazione, con la presenza di animatori con competenze nell'ambito socio-educativo per la prima infanzia, in luoghi appositamente strutturati che garantiscano sicurezza e igiene.
5 ter. Con regolamento, adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), vengono disciplinate le modalità di attuazione del comma 5 bis.
Note:
1 Parole soppresse al comma 2 da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 7/2010
2 Comma 3 sostituito da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 7/2010
3 Comma 4 abrogato da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 7/2010
4 Comma 6 abrogato da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 7/2010
5 Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 8, comma 31, L. R. 18/2011
6 Vedi la disciplina transitoria del comma 2, stabilita da art. 6, comma 23, L. R. 5/2013
7 La disciplina transitoria del comma 2 viene meno per effetto dell'abrogazione, ad opera dell'art. 14, comma 1, lett. b), L.R. 6/2013, della modifica apportata dall'art. 6, comma 23, L.R. 5/2013.
8 Comma 5 bis aggiunto da art. 8, comma 11, L. R. 20/2018
9 Comma 5 ter aggiunto da art. 8, comma 11, L. R. 20/2018
10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 44, lettera b), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
11 A decorrere dal 28/2/2019, l'art. 39, c. 1, L.R. 3/2019 abroga il c. 11 dell'art. 8, L.R. 20/2018 aggiuntivo dei commi 5 bis e 5 ter del presente articolo.
Art. 8
1. L'accoglienza presso i servizi educativi per la prima infanzia erogati da soggetti pubblici nonché da soggetti del privato sociale e privati, accreditati, prevede una partecipazione finanziaria degli utenti, anche con forme di contribuzione differenziata in relazione alle condizioni socio-economiche delle famiglie.
1 bis. La partecipazione finanziaria degli utenti al costo dei servizi di cui alla presente legge è stabilita dai soggetti di cui al comma 1 mediante la definizione di un piano tariffario, che può essere articolato in funzione dell'intensità d'uso dei servizi. Gli enti locali possono prevedere agevolazioni tariffarie sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), nonché l'esenzione totale per le famiglie con un particolare disagio economico o sociale rilevato dai servizi territoriali, ponendo a carico dei rispettivi bilanci il costo derivante dalle agevolazioni previste. È escluso che la tariffa possa essere definita, anche in modo indiretto, in relazione agli eventuali contributi destinati agli utenti dei servizi per l'abbattimento della tariffa medesima.
2. La Regione promuove forme di sostegno per l'abbattimento dei costi della partecipazione finanziaria mediante contributi alle famiglie, da assegnare in relazione alle condizioni socio-economiche delle stesse.
3. L'entità dell'abbattimento dei costi è differenziata in relazione alla tipologia e qualificazione del servizio.
Note:
1 Modificata l'interpunzione al comma 1 da art. 21, comma 1, L. R. 19/2006
2 Modificata l'nterpunzione al comma 1 da art. 21, comma 2, L. R. 19/2006
3 Articolo sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 7/2010
4 Comma 1 bis aggiunto da art. 7, comma 9, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
5 Comma 1 ter aggiunto da art. 7, comma 9, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.