Art. 5
1. I soggetti pubblici, del privato sociale e privati, al fine di rispondere a specifiche esigenze presenti sul territorio, possono promuovere e istituire servizi socio-educativi sperimentali per la prima infanzia.
2. I servizi sperimentali hanno caratteristiche strutturali e organizzative diverse da quelle dei servizi di cui agli articoli 3 e 4.
3. Nella dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 18 va indicata la durata massima della sperimentazione, che non può comunque essere superiore a tre anni.
5. Possono inoltre essere attivati servizi ricreativi che offrono ai bambini opportunità educative e formative attraverso la realizzazione di laboratori e atelier affidati a personale con specifica qualifica professionale nonché occasioni estemporanee di gioco e socializzazione, con la presenza di animatori con competenze nell'ambito socio-educativo per la prima infanzia, in luoghi appositamente strutturati che garantiscano sicurezza e igiene.
5 bis. In via sperimentale, la Regione è autorizzata a finanziare progetti che prevedano lo svolgimento delle attività delle scuole dell'infanzia a domicilio per bambini di età compresa fra 36 mesi e 6 anni, che necessitino di particolari cure o comunque affetti da patologie invalidanti che impediscano la frequenza della scuola.
5 ter. Con regolamento, adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della
legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), vengono disciplinate le modalità di attuazione del comma 5 bis.
Note:
1 Parole soppresse al comma 2 da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 7/2010
2 Comma 3 sostituito da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 7/2010
3 Comma 4 abrogato da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 7/2010
4 Comma 6 abrogato da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 7/2010
5 Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 8, comma 31, L. R. 18/2011
6 Vedi la disciplina transitoria del comma 2, stabilita da art. 6, comma 23, L. R. 5/2013
7 La disciplina transitoria del comma 2 viene meno per effetto dell'abrogazione, ad opera dell'art. 14, comma 1, lett. b), L.R. 6/2013, della modifica apportata dall'art. 6, comma 23, L.R. 5/2013.
8 Comma 5 bis aggiunto da art. 8, comma 11, L. R. 20/2018
9 Comma 5 ter aggiunto da art. 8, comma 11, L. R. 20/2018
10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 44, lettera b), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
11 A decorrere dal 28/2/2019, l'art. 39, c. 1, L.R. 3/2019 abroga il c. 11 dell'art. 8, L.R. 20/2018 aggiuntivo dei commi 5 bis e 5 ter del presente articolo.