Legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia.
Art. 31
 (Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
h)   ( ABROGATA )
i)   ( ABROGATA )
j) gli articoli 74 e 75 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);
k) l'articolo 20 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 20 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore dei servizi sociali).
2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai procedimenti di erogazione dei benefici di natura finanziaria in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del regolamento di cui all'articolo 13, comma 2.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 21, comma 12, L. R. 19/2006, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 2, comma 18, L. R. 30/2007
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 21, comma 13, L. R. 19/2006
3 Parole soppresse al comma 1 da art. 21, comma 14, L. R. 19/2006
4 Parole soppresse al comma 1 da art. 21, comma 15, L. R. 19/2006