Legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia.
Art. 3
2. L'affidamento al nido d'infanzia comporta l'assistenza continuativa da parte di personale educativo in possesso di adeguato titolo di studio, secondo un orario di permanenza del bambino nella struttura, previamente concordato con la famiglia, di norma non superiore a dieci ore al giorno.
4. Il nido d'infanzia è collegato con gli altri servizi educativi, socio-assistenziali e sanitari e stabilisce un rapporto di continuità educativa con le scuole dell'infanzia presenti sul territorio.
5. Il nido d'infanzia garantisce il servizio di mensa e il riposo in spazi attrezzati idonei.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 3 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 7/2010
2 Parole soppresse al comma 6 da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 7/2010
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 39, L. R. 31/2017
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 44, lettera a), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.