Art. 2
(Sistema educativo integrato)
1. Il sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia, di seguito denominato <<sistema educativo integrato>>, tende a garantire risposte unitarie e coerenti alla complessitą dei bisogni delle bambine e dei bambini e delle loro famiglie mediante la messa in rete dei servizi socio-educativi per la prima infanzia pubblici, del privato sociale e privati, che comprendono i nidi d'infanzia, i servizi integrativi e i servizi sperimentali di cui agli articoli 3, 4 e 5.
2.
Il sistema educativo integrato assicura:
a) il diritto di accesso per le bambine e i bambini;
b) la partecipazione attiva delle famiglie alla definizione delle scelte educative;
c) la prevenzione, riduzione e rimozione delle cause di rischio, emarginazione e svantaggio;
d)
( ABROGATA )
e) la continuitą con gli altri servizi educativi e in particolare con la scuola dell'infanzia e il coordinamento con i servizi sociali e sanitari presenti sul territorio;
f) l'integrazione tra le diverse tipologie di servizi e la collaborazione tra gli enti locali e i soggetti gestori.
Note:
1 Lettera d) del comma 2 abrogata da art. 2, comma 1, L. R. 7/2010