Legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia.
Art. 19
1. Nei procedimenti di verifica e controllo di cui all'articolo 19 della legge 241/1990, i Comuni singoli o nelle forme associative previste dalla vigente legislazione possono avvalersi del supporto dell'organo tecnico di cui all'articolo 20, comma 4 bis.
2. I Comuni singoli o nelle forme associative previste dalla vigente legislazione procedono altresė a verifiche periodiche a campione per accertare la permanenza dei requisiti necessari al funzionamento.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 17, comma 1, L. R. 7/2010
2 Articolo sostituito da art. 9, comma 12, L. R. 11/2011