Art. 12
(Attivitą delle Aziende per i servizi sanitari)
1. Le Aziende per i servizi sanitari garantiscono la tutela e la vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture del sistema educativo integrato.
2. Le Aziende per i servizi sanitari adottano forme specifiche di collaborazione con i soggetti gestori per le finalitą di cui all'articolo 7, comma 2.