Legge regionale 09 agosto 2005 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.

CAPO V

Contrasto del lavoro sommerso e irregolare e tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

Art. 52

(Finalità e interventi)

1. La Regione, al fine di accrescere il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori e sviluppare un efficace contrasto delle forme di lavoro sommerso e irregolare:

a) promuove forme di collaborazione e azione sinergica con gli organi periferici competenti dell'Amministrazione centrale dello Stato;

b) esercita funzioni di indirizzo e di coordinamento degli altri soggetti interessati a livello regionale;

c) favorisce la realizzazione di iniziative e progetti, concertati con i soggetti interessati, le parti sociali e gli enti bilaterali, finalizzati ad attuare gli obiettivi di cui al presente articolo;

d) sostiene le nuove lauree specialistiche in materia di prevenzione infortuni e sicurezza dei luoghi di lavoro;

e) sviluppa progetti volti alla conoscenza dei diritti dei lavoratori relativamente alle condizioni di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

2. Gli atti di indirizzo e coordinamento di cui al comma 1, lettera b), sono emanati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro di concerto con l'Assessore regionale competente in materia di salute, previa concertazione con le parti sociali, sentito il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 56.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con le Università degli studi di Trieste e di Udine convenzioni per la realizzazione di iniziative formative finalizzate a promuovere la cultura della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

4. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a sostenere iniziative concordate tra le parti sociali utili a una più efficace azione di contrasto al lavoro sommerso e irregolare e a promuovere campagne di informazione che accrescano la cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 53

(Contrasto al lavoro sommerso e irregolare)

1. L'Assessore regionale competente in materia di lavoro e l'Assessore regionale competente in materia di protezione sociale, in accordo con il Comitato di cui all'articolo 6, promuovono protocolli d'intesa con le articolazioni regionali dell'INPS, dell’Ispettorato del lavoro e dell'INAIL e con ogni altro soggetto competente, al fine di scambiare ogni informazione utile a contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, concordare linee di intervento e diffondere la cultura del lavoro regolare, sentite le parti sociali e il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 56.

(1)(2)

Note:

Parole soppresse al comma 1 da art. 39, comma 1, L. R. 17/2020

Parole aggiunte al comma 1 da art. 39, comma 1, L. R. 17/2020

Art. 54

(Sicurezza sul lavoro)

(1)

1. La Giunta regionale approva, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di salute, il Piano regionale della prevenzione, di durata quinquennale, in cui vengono indicati obiettivi specifici e cronoprogramma delle attività dei servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro delle Aziende per i servizi sanitari, anche tenendo conto delle eventuali indicazioni emerse nell'ambito della concertazione di cui all'articolo 52, comma 2, e del parere del Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 56. Gli obiettivi, i requisiti e i criteri oggetto della valutazione sono declinati nel "Documento per la valutazione" del Piano, contestualmente approvato.

2. Sono garantite ai servizi di prevenzione e di sicurezza negli ambienti di lavoro le dotazioni organiche minime approvate con deliberazione della Giunta regionale.

3. La verifica del raggiungimento degli obiettivi è attribuita alla Direzione centrale compente in materia di salute, che ne riferisce gli esiti agli Assessori regionali competenti in materia di salute e di lavoro e al Comitato di coordinamento di cui all'articolo 56. La Direzione centrale competente trasmette annualmente alla Direzione operativa del Centro nazionale della prevenzione e il controllo delle malattie idonea documentazione sulle attività svolte.

Note:

Articolo sostituito da art. 40, comma 1, L. R. 17/2020

Art. 55

(Criteri e modalità per la concessione degli incentivi)

1. I criteri e le modalità per la concessione degli incentivi di cui al presente capo sono determinati con regolamento regionale, emanato su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, di concerto con l'Assessore regionale competente in materia di salute, sulla base delle indicazioni emerse nell'ambito della concertazione di cui all'articolo 52, comma 2, e sentito il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 56.

Art. 56

(Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro)

1. È istituito presso la Direzione centrale competente in materia di salute il Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 (Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'individuazione degli organi operanti nella materia della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1998, il quale svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) coordina le iniziative rivolte all'informazione, alla formazione, all'assistenza e alla vigilanza dei fenomeni connessi alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e alla emersione del lavoro sommerso e irregolare;

b) svolge attività di supporto nei confronti degli organi tecnici di vigilanza anche attraverso l'attività di interpello, al fine di garantire uniformità e omogeneità degli interventi a livello regionale;

c) riceve dalla Direzione centrale competente in materia di salute, con cadenza almeno biennale, il rapporto sull'andamento del fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, ottenuto anche dall'elaborazione dei dati disponibili nel database Flussi Informativi INAIL-Regioni;

d) formula, anche sulla base di un monitoraggio della situazione, indicazioni per una corretta formulazione dei documenti aziendali di valutazione dei rischi.

(1)(2)

2.

( ABROGATO )

(3)

Note:

Parole soppresse al comma 1 da art. 41, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020

Lettera c) del comma 1 sostituita da art. 41, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020

Comma 2 abrogato da art. 41, comma 1, lettera c), L. R. 17/2020

Art. 56 bis

(Fondo regionale di solidarietà per le vittime degli incidenti sul lavoro)

(1)

1. La Regione partecipa a iniziative di solidarietà nei confronti dei familiari delle vittime di incidenti sul luogo di lavoro, al fine di contribuire ad alleviare le conseguenze e i disagi economici derivanti alle rispettive famiglie.

2. La Regione istituisce il Fondo regionale di solidarietà per le vittime degli incidenti sul lavoro, finalizzato a erogare contributi a favore dei familiari delle persone che sono decedute a seguito di incidenti avvenuti per ragioni di lavoro.

(2)

3. La Giunta regionale stabilisce con regolamento, approvato previo parere della competente Commissione consiliare, i destinatari, i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1.

4. L'applicazione del Fondo riguarda gli eventi verificatisi a decorrere dall'1 gennaio 2007.

(3)

4 bis. Al fine di riconoscere l'alto valore sociale delle attività svolte dalla Protezione civile regionale i contributi a valere sul Fondo regionale di solidarietà di cui al comma 2 sono concessi, nei termini e con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 3, anche a favore dei familiari dei volontari della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia che siano deceduti nell'adempimento del servizio di protezione civile, anche al di fuori del territorio regionale, a condizione che tale circostanza sia attestata dal responsabile della struttura regionale di Protezione civile e che per il sinistro abbia trovato operatività la tutela assicurativa prevista specificamente per le attività di protezione civile.

(4)

Note:

Articolo aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 30/2007

Integrata la disciplina del comma 2 da art. 10, comma 68, L. R. 17/2008

Integrata la disciplina del comma 4 da art. 10, comma 68, L. R. 17/2008

Comma 4 bis aggiunto da art. 68, comma 1, L. R. 10/2023 . La disposizione trova applicazione per gli eventi verificatisi a decorrere dall'1/1/2022.