Legge regionale 09 agosto 2005 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.

Art. 72

(Potere sostitutivo)

1. In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'esercizio delle funzioni amministrative previste dalla presente legge o in caso di adozione di atti in violazione di prescrizioni vincolanti, la Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per il lavoro e previa diffida, adotta i provvedimenti, anche sostitutivi, necessari ad assicurare il rispetto delle norme violate da parte degli enti locali.