Legge regionale 09 agosto 2005 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.

Art. 60

(Formazione e politiche del lavoro)

1. La Regione favorisce l'integrazione fra le politiche del lavoro e quelle del sistema formativo inteso nelle sue diverse componenti della scuola, della formazione professionale e dell'Università e individua gli strumenti per il loro raccordo.

(1)

2. Il sistema formativo regionale promuove l'incremento del tasso di conoscenza della comunità a tutti i livelli come fattore di crescita economica e di integrazione e promuove la qualità delle risorse umane come fattore strategico dell'innovazione e della competitività dell'economia regionale.

3. La Regione sostiene con percorsi formativi personalizzati le persone sul mercato del lavoro e, in particolare, promuove e incentiva:

a) interventi di formazione finalizzati a favorire l'inserimento, il reinserimento nel mercato del lavoro di inoccupati, disoccupati, persone a rischio di disoccupazione, soggetti svantaggiati e a rischio di esclusione;

b) interventi formativi rivolti a favorire la stabilizzazione dei rapporti di lavoro;

c) interventi di formazione tesi a rafforzare l'adattabilità dei lavoratori attraverso percorsi di formazione continua e di formazione permanente secondo una logica di apprendimento lungo l'arco della vita;

d) interventi di formazione tesi ad acquisire nuove capacità professionali rispetto a quelle non più richieste dal mercato del lavoro.

4. La Regione riconosce la centralità delle imprese quali luoghi formativi sostenendone e incentivandone il ruolo attivo nella definizione e attuazione dei percorsi di formazione professionale. Il sistema produttivo regionale può supportare la partecipazione alla formazione di persone prive di occupazione mediante la realizzazione di azioni di accompagnamento quali, in particolare, il sostegno alla frequenza dei partecipanti privi di occupazione o forme di sostegno alla mobilità per raggiungere le sedi di erogazione delle iniziative formative.

(2)

4 bis. Al fine di incrementare la competitività del tessuto produttivo regionale con l'inserimento di capitale umano ad alto valore aggiunto, l'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa in raccordo con la Direzione regionale competente in materia di lavoro e formazione e con l'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori e in collaborazione con enti pubblici e privati del territorio, promuove interventi volti alla scoperta del tessuto produttivo regionale e alla diffusione delle opportunità legate a percorsi di inserimento occupazionale nelle imprese regionali prioritariamente rivolte agli studenti in possesso dei requisiti di reddito e di merito per l'accesso alle borse di studio regionali.

(3)

Note:

Parole soppresse al comma 1 da art. 44, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020

Comma 4 sostituito da art. 44, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020

Comma 4 bis aggiunto da art. 44, comma 1, lettera c), L. R. 17/2020