Legge regionale 09 agosto 2005 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.

Art. 53

(Contrasto al lavoro sommerso e irregolare)

1. L'Assessore regionale competente in materia di lavoro e l'Assessore regionale competente in materia di protezione sociale, in accordo con il Comitato di cui all'articolo 6, promuovono protocolli d'intesa con le articolazioni regionali dell'INPS, dell’Ispettorato del lavoro e dell'INAIL e con ogni altro soggetto competente, al fine di scambiare ogni informazione utile a contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, concordare linee di intervento e diffondere la cultura del lavoro regolare, sentite le parti sociali e il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 56.

(1)(2)

Note:

Parole soppresse al comma 1 da art. 39, comma 1, L. R. 17/2020

Parole aggiunte al comma 1 da art. 39, comma 1, L. R. 17/2020