Legge regionale 09 agosto 2005 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.

Art. 52

(Finalità e interventi)

1. La Regione, al fine di accrescere il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori e sviluppare un efficace contrasto delle forme di lavoro sommerso e irregolare:

a) promuove forme di collaborazione e azione sinergica con gli organi periferici competenti dell'Amministrazione centrale dello Stato;

b) esercita funzioni di indirizzo e di coordinamento degli altri soggetti interessati a livello regionale;

c) favorisce la realizzazione di iniziative e progetti, concertati con i soggetti interessati, le parti sociali e gli enti bilaterali, finalizzati ad attuare gli obiettivi di cui al presente articolo;

d) sostiene le nuove lauree specialistiche in materia di prevenzione infortuni e sicurezza dei luoghi di lavoro;

e) sviluppa progetti volti alla conoscenza dei diritti dei lavoratori relativamente alle condizioni di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

2. Gli atti di indirizzo e coordinamento di cui al comma 1, lettera b), sono emanati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro di concerto con l'Assessore regionale competente in materia di salute, previa concertazione con le parti sociali, sentito il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 56.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con le Università degli studi di Trieste e di Udine convenzioni per la realizzazione di iniziative formative finalizzate a promuovere la cultura della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

4. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a sostenere iniziative concordate tra le parti sociali utili a una più efficace azione di contrasto al lavoro sommerso e irregolare e a promuovere campagne di informazione che accrescano la cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.