Legge regionale 09 agosto 2005 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.

Art. 49

(Parità di genere)

(1)

1. La Regione promuove, anche con il coinvolgimento delle parti sociali, degli enti e delle associazioni ed organizzazioni esponenziali dei territori e della cittadinanza attiva, azioni positive per la partecipazione paritaria di donne e uomini alla vita economica e sociale del territorio, per il superamento di ogni disparità nell'accesso al lavoro, alla formazione e alla crescita professionale, alla progressione in carriera, alla creazione e sviluppo di attività imprenditoriali e per il superamento del divario retributivo di genere.

(2)(3)

2. A tal fine la Regione realizza azioni di sistema finalizzate a sostenere l'attività lavorativa delle donne, sia per quanto riguarda l'accesso e la permanenza nel mercato del lavoro, sia per quanto riguarda i percorsi di carriera e il contrasto alla segregazione di genere, con particolare attenzione ai settori più innovativi dell'imprenditoria e del lavoro autonomo e professionale.

2 bis. La Regione nella propria programmazione sostiene azioni per la riduzione del divario salariale e il raggiungimento di una reale parità retributiva tra uomini e donne, e in particolare promuove:

a) azioni per favorire l'emersione e la trasparenza dei dati relativi ai livelli di retribuzione anche mediante pubblicizzazione e diffusione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 198/2006;

b) progetti di sensibilizzazione sulla parità retributiva e di adozione delle migliori pratiche in materia;

c) azioni di orientamento e formazione volte a contrastare stereotipi e ad accrescere la partecipazione delle ragazze a percorsi scolastici e accademici in discipline scientifico-tecnologiche e a rafforzare le loro competenze tecniche e digitali;

d) introduzione della parità retributiva come criterio premiante per l'assegnazione di contributi e incentivi alle imprese.

(4)

Note:

Articolo sostituito da art. 7, comma 3, lettera b), L. R. 44/2017

Parole aggiunte al comma 1 da art. 35, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020

Parole sostituite al comma 1 da art. 35, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020

Comma 2 bis aggiunto da art. 35, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020