﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 09 agosto 2005

      , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2026</p><p style="text-align: justify;"><strong>Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 46</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Procedure di concertazione e dichiarazione dello stato di grave difficoltà occupazionale)<p><span style="">(6)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Anche a seguito di segnalazioni a opera delle parti sociali, l'Assessore regionale competente in materia di lavoro promuove la concertazione sociale nei seguenti casi:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>in presenza di una situazione di difficoltà occupazionale riguardante, nel suo complesso, uno specifico settore produttivo o uno specifico territorio in ambito regionale;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>in presenza di una situazione di criticità aziendale che, per il possibile impatto negativo tenuto conto anche delle ricadute sull'indotto, configura una situazione di difficoltà occupazionale rilevante a livello regionale.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>In sede di concertazione sociale viene accertata l'effettiva sussistenza della situazione di grave difficoltà occupazionale, anche sulla base delle risultanze illustrate dall'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>A seguito dell'accertamento di cui al comma 2, l'Assessore regionale competente in materia di lavoro dichiara la situazione di grave difficoltà occupazionale e promuove la redazione di un Piano di gestione della situazione di grave difficoltà occupazionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 47.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>La dichiarazione di grave difficoltà occupazionale di cui al comma 3, ha efficacia per un periodo di 12 mesi, prorogabile secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>La situazione di grave difficoltà occupazionale di cui al comma 1, lettera b), sussiste:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>in tutti i casi in cui sia intervenuta la dichiarazione di cessazione totale o parziale di attività, con riferimento a una o più unità produttive site sul territorio regionale, da parte di datori di lavoro rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 24 della legge 223/1991, con il conseguente avvio di una o più procedure di licenziamento collettivo;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>in tutti i casi in cui venga fatto ricorso da parte di un datore di lavoro, con riferimento a una o più unità produttive site sul territorio regionale, all'intervento straordinario di integrazione salariale, per tutte le fattispecie previste dalla vigente normativa nazionale in materia, o alle prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà di cui al Titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in esecuzione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), in relazione alle causali previste dalla vigente normativa nazionale in materia di intervento straordinario di integrazione salariale.</p><p><span style="">(7)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6. </span>Nei casi di cui al comma 5 non trovano applicazione i commi 1, 2, 3 e 4, nonché l'articolo 47.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7. </span>Ai lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione a seguito delle situazioni di cui al comma 5 trovano applicazione tutti gli interventi di politica attiva del lavoro per il fronteggiamento delle situazioni di grave difficoltà occupazionale previsti dalla vigente normativa regionale, anche a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole soppresse al comma 3 da art. 18, comma 1, lettera a), numero 7), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Parole soppresse al comma 3 da art. 23, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Comma 3 bis aggiunto da art. 8, comma 30, L. R. 37/2017</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Comma 3 ter aggiunto da art. 8, comma 30, L. R. 37/2017</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Comma 3 quater aggiunto da art. 8, comma 30, L. R. 37/2017</p><p style="text-align: justify;"><strong>6 
    </strong> Articolo sostituito da art. 32, comma 1, L. R. 17/2020</p><p style="text-align: justify;"><strong>7 
    </strong> Comma 5 sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 12/2024 , con effetto dall'1/1/2025.</p></p></body></html>