Legge regionale 09 agosto 2005 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.

Art. 4

(Clausola valutativa)

1. L'efficacia delle azioni realizzate in attuazione della presente legge è oggetto di valutazione annuale da parte dell'Amministrazione regionale.

2. In particolare gli interventi sono valutati mediante criteri definiti dal programma generale di cui all'articolo 3.

(1)

3. La valutazione annuale è presentata alla Commissione consiliare competente e costituisce riferimento per l'aggiornamento del programma generale.

(2)

Note:

Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020

Parole sostituite al comma 3 da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020