Legge regionale 09 agosto 2005 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.

Art. 35

(Interventi ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 276/2003)

1. Le Agenzie per il lavoro autorizzate, che intendono operare ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 276/2003 mediante l'utilizzo di risorse pubbliche regionali o mediante forme di raccordo e sostegno della Regione, sono tenute a rispettare le seguenti condizioni:

a) ottenimento dell'accreditamento dalla Regione ai sensi della presente legge;

b) stipula di una convenzione, sulla base di un modello approvato con deliberazione della Giunta regionale;

c) integrale rispetto, da parte delle imprese utilizzatrici, degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative;

d) obbligo di svolgere gli interventi formativi in favore di tutti i lavoratori coinvolti;

e) rispetto delle prescrizioni individuate dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2.

(1)(2)

2. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano regionale, individua:

a) gli standard minimi dei piani di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro e degli interventi formativi che devono essere erogati;

b) i requisiti professionali dei tutor aziendali;

c) le procedure per la verifica della conformità alla vigente normativa statale e regionale dei percorsi di reinserimento lavorativo effettuati;

d) i criteri per la definizione della congruità dell'offerta lavorativa da parte del soggetto svantaggiato, anche in relazione alla condizione di svantaggio personale o familiare del lavoratore;

e) le cause che legittimano il rifiuto dell'offerta lavorativa da parte del soggetto, senza che lo stesso incorra nella decadenza di indennità o diritti.

(3)

Note:

Parole soppresse al comma 1 da art. 17, comma 1, lettera a), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.

Parole soppresse alla lettera b) del comma 1 da art. 17, comma 1, lettera b), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.

Parole soppresse al comma 2 da art. 17, comma 1, lettera c), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.