﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 09 agosto 2005

      , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2026</p><p style="text-align: justify;"><strong>Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 26</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Criteri e modalità di gestione del sistema regionale dei servizi per l'impiego)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span> I Centri per l’Impiego e i soggetti pubblici e privati accreditati che erogano servizi nell'ambito del sistema regionale dei servizi per l'impiego devono fornire le proprie prestazioni a tutti gli utenti, persone e imprese, che ad essi si rivolgono, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di pari opportunità, con particolare attenzione alle categorie più deboli e a quelle con maggiore difficoltà nell'inserimento lavorativo.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Al fine di garantire la qualità e l'efficacia delle prestazioni erogate, la Giunta regionale, in conformità a quanto previsto dalla normativa dello Stato in materia di livelli essenziali delle prestazioni, disciplina, sentita la Commissione regionale per il lavoro, gli standard essenziali di servizio cui devono attenersi i servizi regionali per il lavoro.<p><span style="">(2)</span><span style="">(4)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Con regolamento regionale sono definiti, anche con riferimento agli adempimenti in materia di stato di disoccupazione di cui al    capo II del decreto legislativo 150/2015    , gli indirizzi operativi delle azioni che i servizi competenti effettuano al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione di lunga durata.<p><span style="">(3)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3 bis. </span>I servizi competenti, nella fase di definizione dei contenuti del patto personalizzato con i soggetti tenuti alla sua sottoscrizione, nelle attività di orientamento realizzate nei loro confronti, nonché nell'attuazione dei percorsi di collocazione e ricollocazione previsti nel patto stesso, tengono conto in via prioritaria dei percorsi formativi e delle offerte di lavoro connesse ai profili professionali per cui vi è maggiore ed effettiva richiesta nel contesto territoriale.<p><span style="">(5)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span> La Regione cura azioni di monitoraggio dei servizi erogati dal sistema regionale dei servizi per l'impiego al fine di qualificarne l'azione, di valorizzarne l'efficacia e l'efficienza e di verificare il rispetto dei principi previsti dalla presente legge.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Parole sostituite al comma 2 da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Parole sostituite al comma 3 da art. 9, comma 3, L. R. 12/2018</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Comma 2 sostituito da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Comma 3 bis aggiunto da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020</p></p></body></html>