Legge regionale 09 agosto 2005 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.

Art. 16

(Consigliera o Consigliere regionale di parità)

(3)(4)

1. In conformità al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), e all' articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 (Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'articolo 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144), è effettuata la nomina della Consigliera o del Consigliere regionale di parità, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro.

(1)(5)

2. La Consigliera o il Consigliere regionale di parità deve possedere requisiti di specifica competenza ed esperienza almeno triennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità, sulle pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione.

(6)(7)

3. Il mandato della Consigliera o del Consigliere regionale di parità ha durata di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta. La Consigliera o il Consigliere regionale di parità continua a svolgere le funzioni fino alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di nomina della nuova Consigliera o del nuovo Consigliere di parità.

(8)

4. La Consigliera o il Consigliere regionale di parità svolge funzioni di promozione e controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza, di opportunità e di non discriminazione per donne e uomini nel lavoro. Svolge altresì le funzioni di pubblico ufficiale ai sensi dell' articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 198/2006 , nonché i compiti e le funzioni previsti dall'articolo 15, commi 1, 4 e 5, del decreto legislativo 198/2006 .

(2)(9)

5. La Consigliera o il Consigliere regionale di parità è componente della Commissione regionale per il lavoro e della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi della legge regionale 21 maggio 1990, n. 23 (Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna), e successive modifiche. Partecipa altresì ai tavoli di partenariato locale e ai comitati di sorveglianza previsti dalla programmazione dei Fondi strutturali e alle riunioni del Comitato scientifico dell'Agenzia Lavoro & Sviluppolmpresa, di cui all'articolo 30 nonies della legge regionale 11/2009 , nonché alla concertazione regionale.

(10)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 82, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012

Parole sostituite al comma 4 da art. 82, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012

Vedi anche quanto disposto dall'art. 36, comma 8, L. R. 13/2015

Rubrica dell'articolo sostituita da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020

Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020

Parole sostituite al comma 2 da art. 7, comma 1, lettera c), L. R. 17/2020

Parole aggiunte al comma 2 da art. 7, comma 1, lettera c), L. R. 17/2020

Parole sostituite al comma 3 da art. 7, comma 1, lettera d), L. R. 17/2020

Parole sostituite al comma 4 da art. 7, comma 1, lettera e), L. R. 17/2020

10  Parole sostituite al comma 5 da art. 7, comma 1, lettera f), L. R. 17/2020