Legge regionale 09 agosto 2005, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualitą del lavoro.
Capo IV bis
 Misure di sostegno alla condivisione delle responsabilitą genitoriali e alla conciliazione tra tempi di vita familiare e impegni lavorativi
Art. 51 bis
1. La Regione pone in essere azioni volte a facilitare la conciliazione tra impegni lavorativi e responsabilitą di cura dei propri cari mediante il concorso delle seguenti iniziative:
a) sviluppo di servizi educativi per l'infanzia e di cura per la persona e la famiglia, da realizzarsi nell'ambito delle norme regionali in materia di politiche familiari e di politiche sociali;
b) attivazione di specifici servizi di incontro domanda e offerta di lavoro per le figure professionali di assistenza familiare e di consulenza a sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori;
c) promozione di piani, aziendali e territoriali, e di accordi collettivi volti a favorire la flessibilitą dell'orario di lavoro, il telelavoro, il lavoro agile e lo sviluppo di servizi alla famiglia, anche a livello aziendale;
d) azioni positive per favorire l'utilizzo dei congedi parentali previsti dalla normativa nazionale in materia, in particolare dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternitą e della paternitą, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), e per favorire la condivisione delle responsabilitą familiari;
e) misure di sostegno a favore delle lavoratrici e dei lavoratori al rientro al lavoro dopo un'assenza per la fruizione di congedi di maternitą, paternitą e parentali o a seguito di un periodo di cura o di malattia propria o di un familiare;
f) azioni di supporto e di formazione alle lavoratrici e ai lavoratori, realizzate anche mediante il ricorso a risorse dell'Unione europea, per la conciliazione delle esigenze lavorative con quelle di cura familiare di minori o delle persone non autosufficienti con essi conviventi.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 38, comma 1, L. R. 17/2020
Art. 51 ter
2. I servizi operano in raccordo con i servizi sociali dei Comuni, con le strutture del sistema sanitario regionale competenti e con gli istituti di patronato del territorio.
3. Nello svolgimento delle proprie funzioni, i servizi possono rapportarsi con la Consigliera o il Consigliere di paritą regionale e di area vasta per lo scambio di informazioni e buone prassi.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 38, comma 1, L. R. 17/2020