Legge regionale 09 agosto 2005, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.
TITOLO III
 POLITICHE ATTIVE E TUTELA DEL LAVORO
CAPO I
 Promozione dell'occupazione e di nuove attività imprenditoriali
Art. 30
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 45, L. R. 22/2007
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 66, L. R. 17/2008
3Comma 2 bis aggiunto da art. 87, comma 1, L. R. 26/2012
4Comma 2 ter aggiunto da art. 87, comma 1, L. R. 26/2012
5Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 93, L. R. 14/2012
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 22, L. R. 6/2013
7Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 36, L. R. 27/2014
8Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 3, L. R. 20/2015
9Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 5, comma 1, L. R. 34/2015
10Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 1, L. R. 7/2017
11Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 1, L. R. 25/2018
12Parole soppresse al comma 1 da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
13Comma 2 sostituito da art. 18, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020
14Parole sostituite al comma 2 ter da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 17/2020
Art. 31
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 45, L. R. 22/2007
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 66, L. R. 17/2008
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 22, L. R. 6/2013
4Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 27, L. R. 6/2013 , nei limiti di quanto previsto ai commi 28 e 29 del medesimo art. 9 L.R. 6/2013.
5Parole soppresse al comma 1 da art. 19, comma 1, L. R. 17/2020
Art. 32
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 45, L. R. 22/2007
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 66, L. R. 17/2008
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 22, L. R. 6/2013
4Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 36, L. R. 27/2014
5Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 3, L. R. 20/2015
6Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 5, comma 1, L. R. 34/2015
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 1, L. R. 7/2017
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 1, L. R. 25/2018
9Parole soppresse al comma 1 da art. 20, comma 1, L. R. 17/2020
10Parole aggiunte al comma 1 da art. 20, comma 1, L. R. 17/2020
11Parole sostituite al comma 1 da art. 20, comma 1, L. R. 17/2020
Art. 33
2. I programmi di cui al presente articolo possono essere realizzati anche in concorso con le parti sociali e gli enti di formazione accreditati.
3. Con regolamento regionale sono individuati criteri e modalità di concessione degli incentivi di cui al presente articolo.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 45, L. R. 22/2007
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 66, L. R. 17/2008
3Comma 3 bis aggiunto da art. 16, comma 2, L. R. 5/2012
4Parole soppresse al comma 1 da art. 18, comma 1, lettera a), numero 5), L. R. 16/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2013.
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 22, L. R. 6/2013
6Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 36, L. R. 27/2014
7Parole soppresse al comma 1 da art. 16, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall' 1 luglio 2015, come stabilito dall'art. 37, comma 2, della medesima L.R. 13/2015.
8Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 3, L. R. 20/2015
9Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 5, comma 1, L. R. 34/2015
10Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 1, L. R. 7/2017
11Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 1, L. R. 25/2018
12Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 21, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
13Parole aggiunte alla lettera a) del comma 3 bis da art. 21, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020
Art. 33 bis
1. La Regione, ai sensi dell' articolo 1 del decreto legislativo 11 agosto 2014, n. 129 (Norme di attuazione concernenti l'articolo 51, comma 4, dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di tributi erariali), può prevedere, in sede di approvazione della legge di stabilità, agevolazioni di natura fiscale quali riduzione di aliquote o deduzione dalle basi imponibili con riferimento a tributi il cui gettito è integralmente attribuito alla Regione nelle seguenti ipotesi:
a) per il perseguimento delle finalità e nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 30, 32 e 33, per l'assunzione di particolari categorie di lavoratori e con riferimento a specifiche forme contrattuali;
b) per il sostegno di misure che siano state oggetto di contratti e accordi collettivi nazionali, aziendali o territoriali ai sensi dell' articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), finalizzate all'arricchimento del sistema del benessere organizzativo dei lavoratori.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 22, comma 1, L. R. 17/2020
Art. 35
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 17, comma 1, lettera a), L. R. 13/2015 , con effetto dall' 1 luglio 2015, come stabilito dall'art. 37, comma 2, della medesima L.R. 13/2015.
2Parole soppresse alla lettera b) del comma 1 da art. 17, comma 1, lettera b), L. R. 13/2015 , con effetto dall' 1 luglio 2015, come stabilito dall'art. 37, comma 2, della medesima L.R. 13/2015.
3Parole soppresse al comma 2 da art. 17, comma 1, lettera c), L. R. 13/2015 , con effetto dall' 1 luglio 2015, come stabilito dall'art. 37, comma 2, della medesima L.R. 13/2015.
CAPO II
 Inserimento lavorativo delle persone con disabilità
Art. 36
Note:
1Le disposizioni di cui al comma 2 entrano in vigore l'1 gennaio 2006, ai sensi dell'art. 79, comma 12, della presente legge.
2Comma 3 bis aggiunto da art. 10, comma 63, L. R. 17/2008
3Comma 2 sostituito da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 13/2015 , con effetto dall' 1 luglio 2015, come stabilito dall'art. 37, comma 2, della medesima L.R. 13/2015.
4Comma 3 bis sostituito da art. 18, comma 1, lettera b), L. R. 13/2015 , con effetto dall' 1 luglio 2015, come stabilito dall'art. 37, comma 2, della medesima L.R. 13/2015.
5L'abrogazione del comma 63 dell'art. 10, L.R. 17/2008, disposta erroneamente dall'art. 34, comma 1, lett. d), L.R. 13/2015, si intende non produttiva di effetti a carico del comma 3bis del presente articolo.
6Integrata la disciplina della lettera d) del comma 3 bis da art. 36, comma 2, L. R. 6/2006 nel testo modificato da art. 31, comma 1, L. R. 13/2015
7Parole aggiunte alla lettera e) del comma 3 bis da art. 8, comma 2, lettera a), L. R. 24/2016
8Parole aggiunte alla lettera f) del comma 3 bis da art. 8, comma 2, lettera b), L. R. 24/2016
9Rubrica dell'articolo modificata da art. 26, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
10Parole sostituite al comma 1 da art. 26, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020
11Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 26, comma 1, lettera c), L. R. 17/2020
12Comma 3 sostituito da art. 26, comma 1, lettera d), L. R. 17/2020
13Lettera g) del comma 3 bis abrogata da art. 26, comma 1, lettera e), L. R. 17/2020
Art. 37

( ABROGATO )

Note:
1Le disposizioni di cui al comma 1, lettere c) e d) entrano in vigore l'1 gennaio 2006, ai sensi dell'art. 79, comma 12, della presente legge.
2Integrata la disciplina del comma 1 da art. 36, comma 2, L. R. 6/2006, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 31, comma 1, L. R. 13/2015
3Articolo abrogato da art. 34, comma 1, lettera e), L. R. 13/2015 , con effetto dall' 1 luglio 2015, come stabilito dall'art. 37, comma 2, della medesima L.R. 13/2015.
Art. 38
2. Nell'ambito dei Servizi del collocamento mirato operano i comitati tecnici per il diritto al lavoro delle persone con disabilità con compiti relativi alla valutazione delle capacità globali, alla definizione degli strumenti delle prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità. Le predette funzioni sono svolte in raccordo con la commissione sanitaria di accertamento della disabilità.
Note:
1Le disposizioni di cui al comma 1, lettera e) entrano in vigore l'1 gennaio 2006, ai sensi dell'art. 79, comma 12 della presente legge.
2Articolo sostituito da art. 19, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall' 1 luglio 2015, come stabilito dall'art. 37, comma 2, della medesima L.R. 13/2015.
3Vedi la disciplina transitoria del comma 2, stabilita da art. 36, comma 5, L. R. 13/2015
4Parole sostituite al comma 1 da art. 12, comma 2, L. R. 20/2018 , a decorrere dall'1/10/2018, come disposto dall'art. 12, c. 3, L.R. 20/2018.
5Articolo sostituito da art. 27, comma 1, L. R. 17/2020
Art. 38 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 10, comma 64, L. R. 17/2008
2Articolo abrogato da art. 34, comma 1, lettera f), L. R. 13/2015 , con effetto dall' 1 luglio 2015, come stabilito dall'art. 37, comma 2, della medesima L.R. 13/2015.
Art. 39
1. Per le finalità di cui all'articolo 36 è istituito il Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità.
Note:
1Articolo sostituito da art. 20, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall' 1 luglio 2015, come stabilito dall'art. 37, comma 2, della medesima L.R. 13/2015.
2Comma 3 sostituito da art. 8, comma 3, lettera a), L. R. 24/2016
3Comma 3 bis aggiunto da art. 8, comma 3, lettera b), L. R. 24/2016
4Parole sostituite alla lettera a) del comma 3 da art. 28, comma 1, L. R. 17/2020
Art. 40
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 88, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2Parole soppresse alla lettera b) del comma 2 da art. 88, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
3Comma 1 sostituito da art. 21, comma 1, lettera a), L. R. 13/2015 , con effetto dall' 1 luglio 2015, come stabilito dall'art. 37, comma 2, della medesima L.R. 13/2015.
4Parole sostituite al comma 2 da art. 21, comma 1, lettera b), L. R. 13/2015 , con effetto dall' 1 luglio 2015, come stabilito dall'art. 37, comma 2, della medesima L.R. 13/2015.
5Rubrica dell'articolo modificata da art. 29, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
6Parole sostituite alla lettera d) del comma 2 da art. 29, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020
Art. 41

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 51, comma 1, lettera c), L. R. 20/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 5, L.R. 41/1996.
Art. 42

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2023, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.
Art. 43
2.
Dopo l'articolo 14 della legge regionale 41/1996 sono inseriti i seguenti:
Art. 14 ter
 (Percorsi propedeutici all'integrazione lavorativa e progetti per l'inserimento)
2. La Giunta regionale definisce con il progetto obiettivo di cui all'articolo 14 bis, comma 4, le modalità organizzative e di svolgimento dei progetti di cui al comma 1.
3. Alle persone disabili inserite nei percorsi di cui al comma 1, lettera a), che prevedono periodi di permanenza in normali luoghi di lavoro, spetta un incentivo pari a 2 euro per ora di presenza. Tale importo è aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta regionale in base alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente.
4. Alle persone disabili inserite nei progetti di cui al comma 1, lettera b), spetta un assegno di incentivazione pari a 200 euro mensili. Tale importo è aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta regionale in base alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.
5. La competenza ad assicurare le persone disabili inserite nei progetti di cui al presente articolo contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi, spetta all'ente cui fa capo il Servizio per l'integrazione lavorativa.
6. Per le persone disabili che partecipano ai progetti di cui al presente articolo è prevista la copertura delle spese connesse. In particolare viene garantito l'uso gratuito dei mezzi di trasporto pubblico, limitatamente al tragitto dalla propria abitazione al luogo di lavoro, con le modalità già vigenti a livello regionale per gli invalidi civili, ovvero il rimborso dei costi sostenuti per effettuare il medesimo tragitto. Vengono inoltre coperte le eventuali spese di mensa e pernottamento, previa certificazione delle stesse.

Note:
1Comma 1 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2023, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.
2Articolo abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2024, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.
Art. 44
 (Commissione regionale per l'esame di abilitazione dei centralinisti telefonici privi della vista)
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale di categoria non inferiore a C, nominato dal Direttore centrale competente. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le indennità destinate ai componenti della Commissione.
Note:
1Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 89, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2Comma 1 bis aggiunto da art. 89, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
3Parole sostituite al comma 1 da art. 30, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
4Parole aggiunte alla lettera b) del comma 1 da art. 30, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020
CAPO III
 Previsione e gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale
Art. 45
 (Azioni per prevenire e fronteggiare le gravi difficoltà occupazionali)
3. La Regione, anche tramite le azioni di cui al comma 1, promuove il raccordo a livello regionale fra le politiche del lavoro e quelle delle attività produttive.
Note:
1Parole soppresse alla lettera b) del comma 2 da art. 18, comma 1, lettera a), numero 6), L. R. 16/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2013.
2Parole soppresse al comma 1 da art. 22, comma 1, lettera a), L. R. 13/2015 , con effetto dall' 1 luglio 2015, come stabilito dall'art. 37, comma 2, della medesima L.R. 13/2015.
3Parole soppresse alla lettera b) del comma 2 da art. 22, comma 1, lettera b), L. R. 13/2015 , con effetto dall' 1 luglio 2015, come stabilito dall'art. 37, comma 2, della medesima L.R. 13/2015.
4Comma 2 sostituito da art. 31, comma 1, L. R. 17/2020
Art. 46
2. In sede di concertazione sociale viene accertata l'effettiva sussistenza della situazione di grave difficoltà occupazionale, anche sulla base delle risultanze illustrate dall'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro.
3. A seguito dell'accertamento di cui al comma 2, l'Assessore regionale competente in materia di lavoro dichiara la situazione di grave difficoltà occupazionale e promuove la redazione di un Piano di gestione della situazione di grave difficoltà occupazionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 47.
4. La dichiarazione di grave difficoltà occupazionale di cui al comma 3, ha efficacia per un periodo di 12 mesi, prorogabile secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3.
6. Nei casi di cui al comma 5 non trovano applicazione i commi 1, 2, 3 e 4, nonché l'articolo 47.
7. Ai lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione a seguito delle situazioni di cui al comma 5 trovano applicazione tutti gli interventi di politica attiva del lavoro per il fronteggiamento delle situazioni di grave difficoltà occupazionale previsti dalla vigente normativa regionale, anche a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo.
Note:
1Parole soppresse al comma 3 da art. 18, comma 1, lettera a), numero 7), L. R. 16/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2013.
2Parole soppresse al comma 3 da art. 23, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall' 1 luglio 2015, come stabilito dall'art. 37, comma 2, della medesima L.R. 13/2015.
3Comma 3 bis aggiunto da art. 8, comma 30, L. R. 37/2017
4Comma 3 ter aggiunto da art. 8, comma 30, L. R. 37/2017
5Comma 3 quater aggiunto da art. 8, comma 30, L. R. 37/2017
6Articolo sostituito da art. 32, comma 1, L. R. 17/2020
Art. 47
2. L'Assessore regionale competente in materia di lavoro presenta il Piano alla Giunta regionale per la sua approvazione.
3. Il Piano di cui al comma 2 ha efficacia per un periodo di dodici mesi, prorogabile secondo la procedura di cui al comma medesimo.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 18, comma 1, lettera a), numero 8), L. R. 16/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2013.
2Parole soppresse al comma 4 da art. 18, comma 1, lettera a), numero 9), L. R. 16/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2013.
3Comma 4 abrogato da art. 24, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall' 1 luglio 2015, come stabilito dall'art. 37, comma 2, della medesima L.R. 13/2015.
4Articolo sostituito da art. 33, comma 1, L. R. 17/2020
Art. 48
1. Anche al fine di perseguire la finalità di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a), per agevolare il reinserimento lavorativo di soggetti, residenti sul territorio regionale e non rientranti fra i beneficiari dell'assegno di ricollocazione di cui all' articolo 23 del decreto legislativo 150/2015 , che siano disoccupati o a rischio di disoccupazione a seguito di situazioni di grave difficoltà occupazionale di cui all'articolo 46, l'Amministrazione regionale promuove misure di accompagnamento intensivo alla ricollocazione.
2. Le misure di cui al comma 1 sono realizzate anche in collaborazione con i soggetti accreditati al lavoro ai sensi dell'articolo 24, il cui compenso è determinato in parte prevalente in funzione dei risultati occupazionali raggiunti.
3. Con regolamento regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, sono individuati i soggetti beneficiari e le modalità attuative delle misure di cui al comma 1.
4. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la concertazione sociale, sono individuate una o più situazioni di crisi aziendale sul territorio regionale nel cui bacino occupazionale sono identificati i soggetti da ricollocare, nell'ambito dei beneficiari di cui al comma 3.
Note:
1Comma 3 bis aggiunto da art. 87, comma 1, L. R. 4/2013
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 22, L. R. 6/2013
3Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 36, L. R. 27/2014
4Comma 2 abrogato da art. 34, comma 1, lettera h), L. R. 13/2015 , con effetto dall' 1 luglio 2015, come stabilito dall'art. 37, comma 2, della medesima L.R. 13/2015.
5Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 3, L. R. 20/2015
6Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 5, comma 1, L. R. 34/2015
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 1, L. R. 7/2017
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 1, L. R. 25/2018
9Articolo sostituito da art. 34, comma 1, L. R. 17/2020
CAPO IV
 Pari opportunità e qualità del lavoro
Art. 49
2. A tal fine la Regione realizza azioni di sistema finalizzate a sostenere l'attività lavorativa delle donne, sia per quanto riguarda l'accesso e la permanenza nel mercato del lavoro, sia per quanto riguarda i percorsi di carriera e il contrasto alla segregazione di genere, con particolare attenzione ai settori più innovativi dell'imprenditoria e del lavoro autonomo e professionale.
Note:
1Articolo sostituito da art. 7, comma 3, lettera b), L. R. 44/2017
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 35, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
3Parole sostituite al comma 1 da art. 35, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
4Comma 2 bis aggiunto da art. 35, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020
Art. 50
1. La Regione promuove la realizzazione nei luoghi di lavoro di iniziative finalizzate al benessere dei lavoratori e al rafforzamento dei livelli di salute e sicurezza e favorisce i processi di innovazione organizzativa e l'attuazione di forme di lavoro agile che contribuiscano a elevare la qualità e la sicurezza della vita lavorativa, favorendone la conciliazione con i tempi e le esigenze di vita familiare.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, ferme restando le iniziative di cui all'articolo 33 bis, può concedere, anche ricorrendo a risorse dell'Unione europea, incentivi alle imprese per l'adozione di modelli innovativi di organizzazione del lavoro finalizzati a promuovere il benessere organizzativo anche utilizzando le possibilità offerte dalle tecnologie informative, fra cui il lavoro agile, i piani aziendali di digitalizzazione e reingegnerizzazione dei processi e di potenziamento delle dotazioni informatiche. La Regione può altresì concedere incentivi alle imprese che, singolarmente oppure in sinergia con altre imprese e realtà pubbliche o private del territorio, sviluppano una offerta di servizi a favore dei propri lavoratori e a favore della comunità.
3. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove altresì azioni di informazione e formazione rivolte a imprese, lavoratori e parti sociali.
4. La Regione, per il tramite dell'Osservatorio regionale di cui all'articolo 28 bis, promuove attività di studio e valutazione delle forme di lavoro agile e delle iniziative di promozione del benessere aziendale attuate sul territorio regionale, nonché dei loro effetti.
Note:
1Rubrica dell'articolo sostituita da art. 7, comma 4, lettera a), L. R. 44/2017
2Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 4, lettera b), L. R. 44/2017
3Lettera a bis) del comma 1 aggiunta da art. 7, comma 4, lettera c), L. R. 44/2017
4Articolo sostituito da art. 36, comma 1, L. R. 17/2020
Capo IV bis
 Misure di sostegno alla condivisione delle responsabilità genitoriali e alla conciliazione tra tempi di vita familiare e impegni lavorativi
Art. 51 bis
1. La Regione pone in essere azioni volte a facilitare la conciliazione tra impegni lavorativi e responsabilità di cura dei propri cari mediante il concorso delle seguenti iniziative:
a) sviluppo di servizi educativi per l'infanzia e di cura per la persona e la famiglia, da realizzarsi nell'ambito delle norme regionali in materia di politiche familiari e di politiche sociali;
b) attivazione di specifici servizi di incontro domanda e offerta di lavoro per le figure professionali di assistenza familiare e di consulenza a sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori;
c) promozione di piani, aziendali e territoriali, e di accordi collettivi volti a favorire la flessibilità dell'orario di lavoro, il telelavoro, il lavoro agile e lo sviluppo di servizi alla famiglia, anche a livello aziendale;
d) azioni positive per favorire l'utilizzo dei congedi parentali previsti dalla normativa nazionale in materia, in particolare dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell' articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), e per favorire la condivisione delle responsabilità familiari;
e) misure di sostegno a favore delle lavoratrici e dei lavoratori al rientro al lavoro dopo un'assenza per la fruizione di congedi di maternità, paternità e parentali o a seguito di un periodo di cura o di malattia propria o di un familiare;
f) azioni di supporto e di formazione alle lavoratrici e ai lavoratori, realizzate anche mediante il ricorso a risorse dell'Unione europea, per la conciliazione delle esigenze lavorative con quelle di cura familiare di minori o delle persone non autosufficienti con essi conviventi.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 38, comma 1, L. R. 17/2020
Art. 51 ter
2. I servizi operano in raccordo con i servizi sociali dei Comuni, con le strutture del sistema sanitario regionale competenti e con gli istituti di patronato del territorio.
3. Nello svolgimento delle proprie funzioni, i servizi possono rapportarsi con la Consigliera o il Consigliere di parità regionale e di area vasta per lo scambio di informazioni e buone prassi.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 38, comma 1, L. R. 17/2020
CAPO V
 Contrasto del lavoro sommerso e irregolare e tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
Art. 52
 (Finalità e interventi)
2. Gli atti di indirizzo e coordinamento di cui al comma 1, lettera b), sono emanati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro di concerto con l'Assessore regionale competente in materia di salute, previa concertazione con le parti sociali, sentito il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 56.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con le Università degli studi di Trieste e di Udine convenzioni per la realizzazione di iniziative formative finalizzate a promuovere la cultura della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
4. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a sostenere iniziative concordate tra le parti sociali utili a una più efficace azione di contrasto al lavoro sommerso e irregolare e a promuovere campagne di informazione che accrescano la cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Art. 56
 (Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro)
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 41, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
2Lettera c) del comma 1 sostituita da art. 41, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020
3Comma 2 abrogato da art. 41, comma 1, lettera c), L. R. 17/2020
Art. 56 bis
1. La Regione partecipa a iniziative di solidarietà nei confronti dei familiari delle vittime di incidenti sul luogo di lavoro, al fine di contribuire ad alleviare le conseguenze e i disagi economici derivanti alle rispettive famiglie.
3. La Giunta regionale stabilisce con regolamento, approvato previo parere della competente Commissione consiliare, i destinatari, i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 30/2007
2Integrata la disciplina del comma 2 da art. 10, comma 68, L. R. 17/2008
3Integrata la disciplina del comma 4 da art. 10, comma 68, L. R. 17/2008
4Comma 4 bis aggiunto da art. 68, comma 1, L. R. 10/2023 . La disposizione trova applicazione per gli eventi verificatisi a decorrere dall'1/1/2022.