Legge regionale 09 agosto 2005, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualitą del lavoro.
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1 Fino alla costituzione dell'Agenzia di cui al presente articolo, le funzioni ad essa attribuite sono esercitate dalla Direzione centrale competente in materia di lavoro, ai sensi dell'art. 79, comma 2, della presente legge.
2 L'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale e' formalmante costituita a seguito della nomina degli organi dell'Agenzia stessa, operata con D.P.Reg. 21 marzo 2006, n. 75 (B.U.R. 5/4/2006, n. 14) e D.P.Reg. 9 agosto 2006, n. 246 (B.U.R. 23/8/2006, n. 34).
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 7, L. R. 22/2007, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 18, comma 1, lettera b), L. R. 16/2012
4 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 10, comma 58, L. R. 17/2008
5 Parole sostituite al comma 1 da art. 10, comma 58, L. R. 17/2008
6 Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 10, comma 59, lettera a), L. R. 17/2008
7 Parole soppresse alla lettera b) del comma 2 da art. 10, comma 59, lettera b), L. R. 17/2008
8 Comma 4 sostituito da art. 10, comma 59, lettera c), L. R. 17/2008
9 Lettera d) del comma 2 abrogata da art. 10, comma 60, lettera a), L. R. 17/2008
10 Comma 2 bis aggiunto da art. 10, comma 60, lettera b), L. R. 17/2008
11 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 31, L. R. 22/2010, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 18, comma 1, lettera e), L. R. 16/2012
12 Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera a), numero 3), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
13 Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 54 del 24 marzo 2014 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 15 del 2 aprile 2014), l'illegittimitą costituzionale del comma 31 dell'art. 12, L.R. 22/2010, con cui si integrava la disciplina del presente articolo, poi abrogato dall'art. 18, comma 1, lett. a), numero 3), L.R. 16/2012; il medesimo art. 18, comma 1, della citata L.R. 16/2012 disponeva peraltro, alla lettera e), l'abrogazione del comma 31 dell'art. 12, L.R. 22/2010.