Legge regionale 09 agosto 2005, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.
Art. 78
 (Abrogazioni)
1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) gli articoli da 1 a 45, 59, da 78 a 92, della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale);
b) l'articolo 41 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale);
c) l'articolo 16 della legge regionale 6 luglio 1999, n. 20 (Nuovi strumenti per il finanziamento di opere pubbliche, per il sostegno dell'impresa e dell'occupazione, nonché per la raccolta e l'impiego di risorse collettive a favore dei settori produttivi);
d) gli articoli 1 e 3 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti in materia di lavoro, cooperazione e artigianato);
e) i commi da 1 a 12 dell'articolo 9 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2000);
f) l'articolo 2 della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 2 (Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali e organizzazione dell'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale (AReRaN). Disposizioni concernenti il consigliere di parità);
h) la legge regionale 10 aprile 2001, n. 12 (Disposizioni in materia di diritto al lavoro dei disabili, di telelavoro e in materia previdenziale), ad eccezione dell'articolo 11;
l) l'articolo 15 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20 (Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale);
p) la legge regionale 11 dicembre 2003, n. 20 (Interventi di politica attiva del lavoro in situazioni di grave difficoltà occupazionale), ad eccezione dell'articolo 18;
s) 'articolo 2 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 20 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore dei servizi sociali).
2. A far data dall'1 gennaio 2006, è abrogata la legge regionale 27 ottobre 1994, n. 17 (Interventi per l'integrazione lavorativa delle persone handicappate).