Legge regionale 09 agosto 2005, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.
Art. 77 ter
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 7, della legge regionale 29 maggio 2015, n. 13 (Istituzione dell'area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18(Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro)), qualora non si rinvenga la disponibilità di sedi idonee sotto il profilo logistico e funzionale, l'Amministrazione regionale può procedere all'acquisizione a titolo di proprietà o di locazione di immobili destinati all'esercizio delle funzioni dei Servizi pubblici per l'impiego regionali.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 47, comma 1, L. R. 17/2020